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Napoli, arrivano i deferimenti.
Deferiti Cannavaro, Grava per omessa denuncia e la società per responsabilità oggettiva. I fatti legati alla presunta combine di Gianello di Samp-Napoli 1-0 del 16.05.2010

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26 Ottobre 2012 -- La Federcalcio ha reso noto che "la Procura Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Repubblica di Napoli, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i calciatori Matteo Gianello, Paolo Cannavaro, Gianluca Grava e l'allenatore di base Silvio Giusti. Deferito anche il Napoli per responsabilità oggettiva".

La Procura, inoltre, "per la gara Portogruaro-Crotone del 29 maggio 2011 ha deferito i tesserati Claudio Furlan, Andrea Agostinelli, David Dei, Gianfranco Parlato, Silvio Giusti, il Portogruaro a titolo di responsabilità oggettiva e il Crotone per responsabilità presunta". Infine "per contatti finalizzati all'effettuazione di scommesse sono stati deferiti, oltre ai già citati Gianello, Giusti e al Napoli, anche Federico Cossato, Marco Zamboni, Dario Passoni e a titolo di responsabilità oggettiva le società Albinoleffe, Spal e Avesa".

LE DICHIARAZIONI DELL'AGENTE - "Sono tranquillo perchè quando c’è una commissione di una persona che ha commesso un illecito, la giustizia sportiva per prassi deve deferire le parti. Si arriverà al dibattimento". Così, ai microfoni di Radio Crc, Enrico Fedele, procuratore di Cannavaro e Grava, commenta i deferimenti della procura federale nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli. "Il Napoli è stato deferito per responsabilità oggettiva ma anche in questo caso è la prassi, sarà il dibattimento a definire la linea difensiva - prosegue Fedele -. E' come quando devi fare un'operazione, prima si devono fare tutti gli esami del caso. La responsabilità sportiva è un caposaldo che c’è sempre stato, non si può eliminare ma si deve modificare".

Ecco il comunicato della Commissione Disciplinare sul rinvio a giudizio per il filone di Napoli. «La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: GARA SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010 - s.s. 2009- 2010 GIANELLO MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.C. Napoli S.p.A. ed attualmente svincolato, e GIUSTI SILVIO, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nell’albo dei tecnici, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della SAMPDORIA, offrendo il secondo del denaro per la realizzazione dell’illecito e contattando il primo i compagni di squadra Paolo CANNAVARO e Gianluca GRAVA, dai quali riceveva un rifiuto; CANNAVARO Paolo, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello; GRAVA Gianluca, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello;la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato GIANELLO Matteo; la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CANNAVARO Paolo e GRAVA Gianluca».

Leggi anche: Avviso a Gianello e Giusti.