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Errore di Tosel?
Il ricorso potrebbe essere accolto per un cavillo burocratico: CalcioNapoliNews scettico.

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10 Settembre 2008 -- Secondo ilMattino ed il Corriere dello Sport ci sono diverse probabilità che il ricorso presentato dalla SSC Napoli contro la decisione del giudice Tosel di chiudere le curve del San Paolo fino al 31 di ottobre, possa andare in porto. Infatti, come si legge dalle pagine de ilMattino e del Corriere dello Sport, nel comunicato del Giudice Sportivo si fa riferimento all'articolo 14 che, però, è applicabile solo sulla società ospitante e non su quella ospitata.

Questo purtroppo, a nostro avviso, non darà la certezza che il ricorso possa essere accolto, sia perchè il Giudice Tosel potrebbe difendersi con un presunto refuso di stampa, ma anche perchè nel comunicato non si fa riferimento solo al comma 1 dell'articolo 14, ma anche al comma 3 dell'articolo 4. Quest'ultimo articolo chiama la Soc. Napoli a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva di quanto avvenuto all'interno dell'Olimpico (clicca qui per rileggere le motivazioni di Tosel).

Di seguito vi riportiamo dal Codice di Giustizia Sportiva gli articoli richiamati da Tosel, leggendo i quali, non sembrano esserci incongruenze se non per l'appunto nel comma 1 dell'articolo 14 nel quale si parla di fatti violenti commessi 'sia all'interno del proprio impianto, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti'. L'incongruneza, però, come già detto in precedenza, potrebbe essere risolta dal citato comma 3 dell'articolo 4, nel quale si legge che 'Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti..'. Ovviamente speriamo di sbagliarci e di vedere il ricorso accolto, ma in verità, siamo un po' scettici.

Art. 14
Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.

2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1.

Art. 4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1.

Art. 18
Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;....