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La giustizia è uguale per tutti?
Le decisioni del giudice sportivo in merito alle altre formazioni di B e di A.

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05 Dicembre 2006 -- Lo scorso fine settimana, al centro delle numerose trasmissioni sportive nazionali e non, vi è stata la sospensione della gara fra Napoli e Frosinone, con tutti gli opinionisti pronti a dire e a condannare i 'fatti di enorme gravità' che macchiano l'onore della città. A nostro avviso, però, fatti gravi sono avvenuti anche su altri campi di gioco di serie A e di B, alcuni molto più gravi di quelli di Napoli, come ad esempio nella gara fra Genoa e Juventus o come fra Roma e Atalanta, ma non ci sembra che nelle varie trasmissioni sportive abbiano avuto lo stesso eco di quel che è accaduto a Napoli. Senza considerare poi che su altri campi di gioco le gare non sono state interrotte.

Ora, leggendo i vari provvedimenti discipilinari, prendendo come punto di base quello del Napoli che per lancio di petardi ha visto la gara interrotta per due volte e la conseguente squalifica del campo per una giornata a porte chiuse, ci siamo chiesti: "La giustizia sportiva è uguale per tutti?". Una risposta concreta ancora non l'abbiamo, però vogliamo rendervi note le decisioni del giudice sportivo per altre società di A e di B, per farvi meditare sul nostro interrogativo, facendovi notare come per ogni società, alla fine del provvedimento sia segnalato che è recidiva(ciò ad indicare chee nelle gare passate sono avvenuti episodi simili, proprio come per la società di De Laurentiis):

Ammenda di € 25.000,00 con diffida : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala e fumogeni; per essersi impadroniti, alla fine del primo tempo, di un idrante, dirigendone il getto d'acqua, per circa cinque minuti, verso la tifoseria avversaria e verso le Forze dell'ordine; per avere un tesserato allo stato non identificato, al termine della gara, lanciato dall'area tecnica una bottiglietta che colpiva un Assistente ad un piede, senza conseguenze lesive; per avere, a gara conclusasi, effettuato un fitto lancio di oggetti di varia natura nel settore della tifoseria avversaria, sfondando alcune strutture divisorie onde invadere il settore occupato dagli avversari, non conseguendo l'intento per l'intervento dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, con conseguenze lesive di lieve entità per quattro di costoro; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 25.000,00 con diffida : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, esposto uno striscione di grandi dimensioni, per circa cinque minuti, dal contenuto provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala e fumogeni; per avere, a gara conclusasi, lanciato sul terreno di giuoco una decina di bottigliette ed effettuato un fitto lancio di oggetti di varia natura nel settore riservato alla tifoseria avversaria; per avere, infine, a gara conclusasi, sparato, a mezzo di una pistola-lanciarazzi, quattro razzi in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria, senza conseguenze lesive; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore acceso complessivamente sette bengala, fatto esplodere nel recinto di giuoco quindici petardi; lanciato nel recinto di giuoco otto bengala ed uno sul terreno di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso sette fumogeni; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. TREVISO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere, nel proprio settore, sul terreno e nel recinto di giuoco, complessivamente sei petardi; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta;recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore e nel recinto di giuoco numerosi petardi, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore e lanciato altrettanti numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; per avere, all'11° del secondo tempo, esposto uno striscione dal contenuto provocatorio nei confronti delle Forze dell'Ordine; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi e lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e altri due fumogeni nel settore avversario; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore complessivamente una decina di petardi; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore tre fumogeni e lanciato nel recinto di giuoco altri due fumogeni; recidiva.