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Le ragioni della sentenza
Pubblicate in breve sintesi le parti salienti dell’ordinanza del giudice Mungo, strutturata su un testo di 34 pagine

31 Agosto 2004 -- Trentaquattro pagine per spiegare con argomentazioni giuridiche perche' il Napoli non puo' essere iscritto in B dal tribunale civile partenopeo e perche' invece la competenza esclusiva a decidere su ogni controversia legata all'affiliazione di una societa' sportiva ai campionati spetta all'organo di giustizia amministrativa del Tar del Lazio.

L'impianto dell'ordinanza del giudice Antonio Mungo che revoca i provvedimenti sul blocco della B e sull'inibizione alla Figc a disporre del titolo sportivo del calcio Napoli, e' fondato sul decreto legge 19 agosto 2003 numero 220, il cosiddetto 'decreto salvacalcio' che all'articolo 2 riserva all' ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto tra le altre cose l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di societa', associazioni sportive e di singoli tesserati, nonche' l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' agonistiche non programmate e l'ammissione alle stesse delle squadre e atleti, stabilendo che ''esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', ad associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (individuato per legge quanto alla competenza di primo grado nel Tar del Lazio, anche in relazione all'emanazione delle misure cautelari).

Un'impostazione ribadita recentemente - ricorda Mungo - dal Consiglio di Stato con una sentenza (la numero 5025 del 2 luglio 2004) e dalla Cassazione (sentenza 5775 del 2004). “Dunque - spiega Mungo - appare abbastanza semplice concludere che dette questioni sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, per essere devolute a quella esclusiva di carattere generale assegnata al giudice amministrativo. Dal momento che la giurisdizione del giudice ordinario e' prevista dall'art.3 per i soli rapporti patrimoniali tra societa', associazioni ed atleti, pare evidente che le questioni relative all'ammissione ed all'affiliazione alle federazioni di societa' e associazioni sportive, non possone che rientrare nella generale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo''. Di qui l'illegittimita' degli atti adottati dai suoi colleghi del tribunale partenopeo ''...la legittimita' degli atti adottati in questa materia, non puo' che essere sindacata mediante impugnativa innanzi al Tar del Lazio''.

''L'inserimento forzato della squadra del Napoli - si legge in un passaggio dell'ordinanza del giudice Mungo - nei menzionati calendari delle competizioni sportive equivarrebbe, ad opinione di questo giudicante, ad una pronuncia giudiziale costitutiva con la quale l'autorita' giudiziaria ordinaria finirebbe per appropriarsi di poteri amministrativi spettanti ai competenti organi federali (previo riscontro di ben determinati presupposti, non limitati alla sola esistenza del titolo sportivo) sia pure da esercitare sotto il controllo impugnatorio (ed eventulamente risarciatorio/ripristinatorio) del giudice amministrativo”.

Infine dal giudice uno stop alla richiesta di curatela e Gaucci di trasmettere gli atti in procura: “Gli elementi di fatto che sono stati evidenziati nel verbale di udienza del 28 agosto 2004 non giustificano la chiesta ammissione degli atti al procuratore della Repubblica”.